COLLI ARETINI

Colli Arentini D.O.C.G

Il Chianti Colli Aretini, sulla cui bontà le prime notizie risalgono al XIV secolo, è un vino rosso a Denominazione di Origine Controllata e Garantita – D.O.C.G.

La produzione avviene nella provincia di Arezzo utilizzando principalmente Sangiovese dal 75 al 100%, cui si uniscono Canaiolo nero fino al 10%, Trebbiano o Malvasia fino al 10% e un 10% di varietà rosse autorizzate dal disciplinare.

Il colore è rosso rubino, il sapore è tendenzialmente fresco, asciutto, frizzante e brioso. E’ un vino da tutto pasto, mediamente alcolico e brioso, da bere giovane. Alcune aziende, comunque, producono vini più corposi e adatti alla conservazione nel tempo.

Il Chianti Colli Aretini DOCG ha una gradazione alcolica minima del 12% vol. e viene immesso in commercio a partire dal giugno successivo alla vendemmia.

Il Riserva, invece, viene invecchiato per 26 mesi prima di essere venduto e parte da una gradazione alcolica minima del 12,5% vol.

In questa zona viene prodotto anche il Vin Santo del Chianti Colli Aretini Doc, vino da dessert ottenuto esclusivamente da uve bianche, soprattutto Trebbiano Toscano e Malvasia) lasciate appassire dopo la vendemmia per alcuni mesi.

Il mosto viene invecchiato per un periodo di tempo che va da un minimo di 3- 4 anni fino anche ad alcuni decenni prima di essere venduto. Il prodotto finito ha una gradazione alcolica minima di 16% vol., colore ambrato e gusto ricco e passito.

Esiste poi una versione chiamata Vin Santo del Chianti Colli Aretini Occhio di Pernice DOC, ottenuta soprattutto da Sangiovese (minimo 50%) unito ad uve rosse o bianche.

Come il Riserva, Occhio di Pernice richiede il tempo di invecchiamento del Vin Santo, ma la gradazione alcolica deve essere almeno del 17%.

Zona di Produzione

Il Chianti Colli Aretini viene prodotto da un’ottantina di aziende agricole nella provincia di Arezzo, sulle colline che confinano con le zone di produzione dei Colli Fiorentini, delle colline senesi e del Chianti Classico.

Il disciplinare impone una resa massima per ettaro di 80 quintali di uva e l’immissione in commercio del vino dopo il 1° marzo successivo alla vendemmia.